Caduta intonaco: chi paga i danni e cosa rischia?

di Carolina Cassese

A chi bisogna fare la richiesta per il risarcimento dei danni se c’è una caduta di intonaco? Cominciamo subito col dire che la caduta dell’intonaco staccato ha valenza sia civile sia penale. Ad ogni modo, sussiste il dovere del proprietario dell’immobile di effettuare la manutenzione al fine di evitare eventuali incidenti. Successivamente, bisogna individuare il responsabile della mancata manutenzione, ovvero se è un condominio o il singolo proprietario di un appartamento. La normativa sul Codice Civile disciplina la caduta di intonaco staccato facendo riferimento all’articolo 2053 e attribuisce al proprietario dell’edificio la responsabilità dei danni causati dalla rovina dell’immobile e distacco di calcinacci.

Non è punibile il proprietario nel caso in cui dimostri che la caduta dell’intonaco non è stata provocata da un difetto di manutenzione, da un vizio di costruzione o se l’intonaco si stacca per caso fortuito o forza maggiore (ad esempio una scossa di terremoto, una violenta grandinata, un fulmine). Si può finire in carcere perché un pezzo di intonaco si stacca da un balcone e colpisce un passante? L’articolo 677 del Codice penale punisce “il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, o chi per lui è tenuto alla loro vigilanza e custodia”. Pertanto, se il proprietario non si rende conto che c’è il rischio di distacco dell’intonaco dal proprio balcone dovrà assumersi la responsabilità di un eventuale danno nel momento in cui avverrà il distacco e sarà punito con la sanzione pecuniaria da 154 a 929 euro.

Ma la posizione del proprietario si aggrava se c’è un rischio per le persone. Infatti, il Codice Penale prevede l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda non inferiore a 309 euro per il  reato di “omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina“. Per legge, quando si apre un cantiere per sistemare la facciata o altre parti di un edificio l’impresa deve adottare delle misure di sicurezza per evitare che qualche calcinaccio possa provocare un danno a terzi. Può capitare che il danno non si riesca ad evitare. In questo caso, la responsabilità è del proprietario dell’edificio che ha l’onere di controllare il regolare svolgimento delle opere. Se il danneggiato conosce bene il pericolo e assume un comportamento rischioso, costui va ritenuto responsabile.

A questo punto occorre fare una distinzione per quanto riguarda la persona alla quale chiedere il risarcimento del danno. Se si tratta di un immobile unifamiliare, è palese chi deve essere il destinatario della richiesta di risarcimento. Ma se il fatto avviene nel caso di un condominio, chi ne risponde? Il condominio intero o chi abita nell’appartamento in cui si trova il balcone pericolante? E’ necessario, prima di tutto, procedere a una distinzione tra balconi incassati e balconi aggettanti, cioè sporgenti rispetto alla struttura dell’edificio. Se il pezzo d’intonaco che ha provocato il danno si stacca da un balcone incassato, rileva la parte da cui si è staccato il pezzo. Se il distacco è avvenuto dalla parte frontale del balcone, parte integrante della facciata, il risarcimento del danno è a carico del condominio. Se l’intonaco si stacca da altre parti del balcone il risarcimento è a carico del singolo proprietario. Se il distacco è stato provocato da infiltrazioni d’acqua dal piano superiore sarà il vicino di sopra a pagare. Se l’intonaco precipitato a terra si è staccato da un balcone aggettante, a rispondere è il singolo proprietario. Il condominio risponderà per il crollo dei frontalini ed elementi decorativi poiché contribuiscono al decoro e all’estetica dell’edificio.

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