Cosa fa l’Italia per risolvere il problema del bullismo?

di Carolina Cassese

Quando si può sporgere una querela per bullismo? Il Codice Penale non prevede il reato di bullismo ma la legge ha tuttavia predisposto una serie di misure per arginare il fenomeno. Questo non significa che non si possa fare nulla. Sebbene non sia reato e, quindi, non sia possibile sporgere querela per bullismo, la legge ha previsto degli strumenti di tutela per i ragazzi vittime delle persecuzioni dei compagni.

Ogni scuola, infatti, ha l’obbligo di nominare un referente che segnali episodi di bullismo e di cyberbullismo. Nell’ambito della propria autonomia, ogni istituto può stabilire regole precise sull’uso degli smartphone durante l’orario scolastico. Questa misura può prevenire i fenomeni di bullismo a scuola. Esempio: Luca viene sorpreso in aula ad inviare messaggi offensivi col proprio cellulare ad un compagno di classe. Il preside, anziché sospenderlo, lo condanna a svolgere a pulire le aule o il cortile della scuola.

Per combattere il bullismo, la scuola può intervenire anche sulle pagelle degli alunni. Secondo i giudici, è legittimo applicare il sette in condotta allo studente che abbia usato frasi offensive in una chat di WhatsApp anche fuori dall’orario scolastico.

Cosa fare se il bullismo si manifesta al di fuori delle aule scolastiche, magari a mezzo internet? Contro il cyberbullismo la legge ha previsto alcuni rimedi. Infatti, è possibile chiedere l’oscuramento della pagina internet sulla quale è comparso un commento lesivo della dignità altrui. Nell’ipotesi di cyberbullismo occorre inoltrare al gestore del sito internet o del social network una richiesta di immediato oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti lesivi. L’istanza di oscuramento del sito web può essere presentata dalla vittima che abbia compiuto i quattordici anni oppure dai genitori. Il contenuto lesivo non viene cancellato, ma ne viene reso impossibile l’accesso agli utenti.

Il bullismo è reato quando integra uno dei delitti già esistenti all’interno del Codice Penale come il reato di diffamazione, la minaccia, lstalking, le percosse, la sostituzione di persona oppure il revenge porn. In questi casi si potrà sporgere querela per il reato che il bullismo ha integrato. Per esempio: i compagni di classe creano un gruppo Facebook per ingiuriare un loro coetaneo, allora in questo caso si integra il reato di diffamazione; se un ragazzo è destinatario di minacce di morte, allora scatterà il reato di minaccia; se uno studente è continuamente schiaffeggiato dai compagni di scuola più grandi, si avrà il reato di percosse ed, eventualmente, quello di lesioni personali.

La querela può essere presentata anche dalla vittima, purché abbia compiuto i quattordici anni, altrimenti potranno presentarla i genitori. Essa va sporta entro tre mesi dall’ultimo atto di bullismo subito dalla vittima; il termine è aumentato a sei mesi nei casi di stalking e di revenge porn. La querela va presentata presso qualsiasi autorità: carabinieri, polizia di Stato, oppure direttamente presso la Procura della Repubblica territorialmente competente. Nel caso si voglia denunciare un episodio di cyberbullismo, oltre alla querela si può avvalere dell’ammonimento del questore. Se un ragazzo è vittima di bullismo attraverso gli strumenti telematici, il genitore può rivolgersi al questore territorialmente competente affinché invii un ammonimento alla persona che ha compiuto gli atti di cyberbullismo, purché questa abbia almeno quattordici anni e non ne abbia ancora diciotto. Con la segnalazione alla polizia, il questore convoca il minore, accompagnato da un genitore o da persona esercente la responsabilità genitoriale, e gli intima di non ripetere la condotta illecita. L’ammonimento del questore è un rimedio alternativo alla querela pertanto, ci si potrà rivolgere al questore solo se il cyberbullismo di cui è vittima il minore costituisca reato.

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