Divorzio: per l’assegno familiare cambiano i criteri di assegnazione

di Carolina Cassese

Con sentenza n. 32398/2019 la Cassazione ha stabilito che non bisogna più attenersi al tenore di vita convissuto durante il matrimonio per la quantificazione dell’assegno post divorzio. Difatti, gli Ermellini, accogliendo il ricorso di un ex marito condannato in primo e secondo grado a versare alla moglie un assegno mensile di 2000 euro, hanno approvato la contestazione sollevata da quest’ultimo circa il superamento di questo criterio. È stata rinviata la quaestio giuridica alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché si attenga ai nuovi principi sanciti dalla SU n. 18287/2018, non prima di aver valutato le condizioni economico patrimoniali delle parti e il loro all’andamento familiare, compresa la formazione del patrimonio individuale e comune.

La vicenda

Il giudice di secondo grado conferma la decisione del giudice di prime cure che ha disposto a carico dell’ex marito, in favore della ex moglie, un assegno mensile di 2000 euro. La donna ha 60 anni, è invalida al 60% e non produce reddito. L’ex coniuge, al contrario, possiede beni patrimoniali e ha un reddito annuale di 90.000 euro. Nel determinare l’assegno i giudici hanno tenuto conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio, senza dare rilevanza all’inerzia della donna nel cercare un impiego dopo la fine del matrimonio. L’ex coniuge ricorre in Cassazione, reclamando la violazione dell’art 5. comma 6 della legge sul divorzio n. 898/1970 per:
l’illegittima applicazione del criterio del tenore di vita;
l’aver preso in considerazione ai fini dell’attribuzione dell’assegno la durata del matrimonio;
non essersi attivata nella ricerca di un lavoro dopo essersi dimessa volontariamente da un’ottima posizione;
aver rifiutato un’offerta di lavoro che al avrebbe garantito uno stipendio annuo di 20.000 euro.

La Cassazione, con sentenza n. 32398/2019, accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione affinché la stessa ottemperi ai nuovi criteri interpretativi dettati dalla SU 18287/2018 e reinterpreti i fatti storici e normativi alla luce di questi. In effetti, rammenta la Cassazione, la SU n. 18287/2018 ha statuito il principio da rispettare per l’assegno di divorzio:

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della le. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Da tale massima deriva che l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente non può essere valutata in base al superato criterio del tenore di vita. Occorre adeguarsi ai criteri indicati nell’art 5 comma 6, ossia ai ruoli familiari assunti dalle parti durante il matrimonio e dalla misura in cui ciascuno ha contribuito all’andamento familiare, compresa la formazione del patrimonio comune e personale di ognuno, visto che l’assegno deve svolgere una funzione assistenziale, compensativo e di livellamento.

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