E’ sempre doloroso perdere il proprio congiunto. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, il dolore per la perdita di un parente cede il pass0 a spiacevoli grattacapi legali legati all’accettazione dell’eredità del defunto parente. Dunque, cosa s’intende per accettazione di eredità e come funziona? L’accettazione dell’eredità comporta il subentro totale nei diritti e doveri, nei crediti e nei debiti del parente deceduto. Ciò potrebbe destare delle preoccupazioni in capo all’erede in quanto potrebbe accadere che il de cuius avesse in vita diversi debiti da saldare nei confronti di più creditori. Pertanto, l’erede accettando l’eredità rischierebbe di pagare con il proprio patrimonio anche i debiti del parente.
Esiste, dunque, un modo per evitare questi grattacapi? Ebbene, con la dipartita di una persona si apre la successione ereditaria con la quale l’erede è chiamato ad accettare o meno l’eredità, subentrando nei crediti e debiti del defunto. L’accettazione deve avvenire entro dieci anni dalla morte del de cuius e può avvenire espressamente o tacitamente. Il Codice Civile distingue l’accettazione pura e semplice dall’accettazione con beneficio d’inventario. Con quest’ultima forma di accettazione dell’eredità, l’erede separa il suo patrimonio da quello del defunto. In questo modo l’erede pagherà i creditori del de cuius con il patrimonio di costui e non con il proprio. L’accettazione con beneficio d’inventario avviene tramite dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Successivamente, tale dichiarazione viene trascritta dal cancelliere presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. I termini per accettare l’eredità con il beneficio di inventario mutano a seconda che il chiamato alla eredità sia o meno nel possesso di beni ereditari. Se il chiamato è in possesso dei beni deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione; viceversa, se il chiamato all’eredità non è nel possesso di beni ereditari può fare la dichiarazione di accettazione col beneficio di inventario entro dieci anni dall’apertura della successione.
Quali documenti devono essere presentati al tribunale competente territorialmente? Innanzitutto va compilata una istanza alla quale andranno allegati:
- certificato di morte;
- certificato dello stato di famiglia, per dimostrare la qualità di erede;
- eventuale copia conforme del testamento.
Quando si procede all’inventario, è opportuno l’intervento di uno stimatore che possa quantificare il valore dei beni ereditari, al fine di stabilire l’importo complessivo del valore dell’asse ereditario. Nel caso di beni di valore economico nullo il pubblico ufficiale procede ad una semplice descrizione sommaria dell’oggetto; negli altri casi, invece, il bene sarà fotografato e descritto dettagliatamente. In caso di omessa indicazione del bene, per mala fede dell’erede, quest’ultimo decadrà dal beneficio dell’inventario, rispondendo personalmente per tutti i debiti del de cuius.