Genitori e figli: chi paga se si cade dall’altalena?

di Carolina Cassese

L’ordinanza n. 28041 del 2024 della Corte di Cassazione chiarisce un punto importante: sussiste il diritto al risarcimento, in capo ai genitori, per la caduta del figlio da un’altalena difettosa?

La pronuncia prende spunto da un incidente effettivamente avvenuto ad un bambino nella villa comunale di Avezzano nel 2008. Il minore, mentre giocava su un’altalena priva di maniglia di appoggio, è caduto riportando lesioni e i genitori hanno citato in giudizio il Comune, custode dell’area, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale, in primo grado, ha accolto la domanda avanzata dai genitori del piccolo, ritenendo il Comune responsabile del danno in forza dell’art. 2051 del Codice Civile che disciplina la responsabilità per danni da cose in custodia. La Corte d’Appello ha poi, successivamente, ribaltato la sentenza di primo grado, escludendo la responsabilità del Comune e attribuendo l’intera colpa ai genitori del minore. Secondo la Corte territoriale, infatti, pur sussistendo la responsabilità del Comune per la custodia e la manutenzione delle aree pubbliche, i genitori avrebbero dovuto vigilare attentamente sul figlio e sull’utilizzo di un gioco palesemente non sicuro. I genitori, tuttavia, hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello. La Corte di Cassazione, ad ogni modo, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sentenza di secondo grado. Secondo la Cassazione, in effetti, la Corte d’Appello ha individuato nell’omissione di controllo da parte dei genitori sullo stato dell’altalena, la causa determinante dell’evento dannoso.

La decisione della Cassazione ribadisce l’importanza del dovere di vigilanza dei genitori sui figli minori, previsto dall’art. 147 del Codice Civile. La sentenza in esame affronta anche il tema della responsabilità del “custode” per i “danni causati da cose in custodia”, disciplinata invece dall’art. 2051 del Codice Civile. Tale norma prevede una responsabilità oggettiva del custode, che non può essere esonerato a meno che non provi il caso fortuito. Nel caso di specie, in conclusione, la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta dei genitori, omettendo di vigilare sul figlio e sull’utilizzo di un gioco non sicuro, sia stata l’integrazione di un caso fortuito.

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