Dinanzi ai ricatti dell’amante cosa fare? Prima di tutto, occorre sottolineare che al riguardo si è più volte espressa la giurisprudenza, evidenziando come alcuni comportamenti costituiscano un vero e proprio reato, tra cui quello di estorsione, molestie telefoniche, atti persecutori, diffamazione o di violenza privata. Compie, ad esempio, reato di estorsione l’amante che minaccia l’ex di rivelare la propria relazione se non farà un determinato comportamento, come pagare una somma di denaro o proseguire la relazione.
Secondo la Cassazione non ci sono dubbi sul fatto che rivelare alla moglie la propria relazione con il marito, o viceversa, far sapere al marito della propria relazione con la moglie, sia un reato. Si mina l’unità familiare e si finisce per procurare un ingiusto danno: solo il coniuge è titolato a contestare un eventuale tradimento. Né si può confidare ad altri la propria relazione extraconiugale, altrimenti si commette il reato di diffamazione. Se è vero che rivelare alla moglie la relazione con il marito è vietato, ricattare quest’ultimo, chiedendogli dei soldi in cambio del proprio silenzio, è reato di estorsione.
Secondo la Cassazione, infatti, non si può parlare del reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni“, in quanto l’estorsione comporta “l’azione violenta o minacciosa che, a prescindere dall’intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, sia finalizzata all’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria”. Se l’amante andasse dal giudice a chiedere un risarcimento per essere stata lasciata non otterrebbe giustizia perché non c’è una legge che attribuisce il diritto di chi viene abbandonato ad essere indennizzato per il cuore infranto. Per parlare del lieve reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” è necessaria, l’esistenza di una legittima pretesa che potrebbe essere tutelata in un tribunale. Per fare una similitudine, possiamo considerare l’ipotesi del padrone di casa che, per tutelarsi dall’inquilino che nonostante lo sfratto non abbandona l’appartamento, cambia la serratura della porta quando questi è lontano. In effetti, potrebbe agire davanti al giudice ed essere tutelato ma, ciò nonostante, preferisce farsi giustizia da sé.
L’amante, invece, se agisse in causa, non otterrebbe tutela. Oltre al reato di estorsione possono emergere ulteriori ipotesi in cui si può denunciare penalmente l’amante, ovvero: molestie telefoniche, quando l’amante tenta di telefonare più volte il suo ex partner, dinanzi all’ intenzione di questi di non voler continuare il rapporto (anche due semplici messaggi, inviati nel corso di una sola notte, possono integrare il reato); stalking, quando, oltre ai comportamenti ripetuti e minacciosi nel tempo da parte dell’amante, si aggiunge un ulteriore fattore, ovvero lo stato di ansia, di paura, di stress emotivo o il semplice cambiamento delle proprie abitudini quotidiane da parte della vittima; violenza privata, quando, ad esempio, nel corso di un colloquio per strada, l’amante dovesse gridare dinanzi a tutti, in modo da mettere in imbarazzo la vittima, o costringerlo a non uscire dall’auto (ad esempio mettendo il veicolo in movimento); diffamazione, rivelare la relazione adulterina a terzi, quali il coniuge o parenti ed amici, integra un reato contro la reputazione e l’onore, passibile anche questo di querela.
Contro la minaccia dell’amante non c’è altra tutela che la querela. Non c’è bisogno di registratori poiché le dichiarazioni della vittima fanno già prova. Tuttavia, una registrazione della frase con cui l’amante chiede soldi in cambio del proprio silenzio, risolverà prima il processo.