E’ legale servire alcolici in una festa privata a minori? Quali responsabilità sono a carico dei maggiorenni o degli organizzatori di un evento? Le norme che vietano la somministrazione di alcolici a minorenni sono due: l’articolo 689 del codice penale che stabilisce che è reato per un esercente che, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o offre da bere alcolici a un minore con meno di 16 anni. In tal caso, scatta un reato punibile con l’arresto fino a un anno; la Legge n. 125/2001 (art. 14-ter) che prevede un illecito amministrativo a carico di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o somministra alcolici a minori, questa volta con un’età compresa tra 16 e 17 anni. Dai 18 anni in poi l’assunzione di alcolici è legale. La sanzione va da 250 a 1.000 euro oppure, nel caso in cui la condotta sia commessa più volte, da 500 a 2.000 euro.
Per far scattare il reato o l’illecito amministrativo sono necessari: l’elemento soggettivo, ovvero il divieto vale solo per l’esercente di un’osteria o altro pubblico spaccio di cibi o bevande (non importa se la cessione avviene gratuitamente o a pagamento); l’elemento geografico, ovvero il divieto si applica soltanto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Quando, non è vietato servire alcolici a minori? Il divieto non sussiste se a offrire da bere ad un minore è un privato, quindi non un esercente o un suo dipendente, oppure quando la cessione avviene in un luogo privato.
La somministrazione degli alcolici ai minori invitati ad una festa, quindi, non costituisce né reato, né illecito amministrativo, per due ragioni: essa viene effettuata da privati e non da esercenti; la location dell’evento risulta essere un immobile preso in affitto (dunque privato) e non un locale pubblico o aperto al pubblico. Questo vale, tuttavia, anche se dovesse trattarsi di una discoteca, un bar o altro luogo aperto al pubblico e la festa sia riservata solo agli invitati e non a chiunque altro paghi il prezzo del biglietto esclude la punibilità della condotta.