In caso di bonifico dai genitori al figlio per l’acquisto della casa serve l’atto notarile? L’acquisto di una casa con l’aiuto economico dei genitori è un evento comune in Italia. Spesso, i genitori elargiscono un bonifico al figlio per contribuire alle spese dell’acquisto. Tale operazione si chiama donazione indiretta e si differenzia dalla donazione diretta poiché, non viene regalato un bene specifico ma la disponibilità economica per acquistarlo. La donazione indiretta può avvenire tramite pagamento diretto, da parte dei genitori, al venditore, senza passare per il conto corrente del figlio. La donazione diretta, quando è “di non modico valore”, richiede l’atto notarile a pena di nullità. La donazione indiretta, a prescindere dal valore, non richiede invece mai l’atto notarile. Dunque, il bonifico da parte dei genitori per l’acquisto di una casa da parte del figlio non ha bisogno di un atto separato.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7442 del 20 marzo 2024, ha confermato quanto appena detto. In sostanza, la Cassazione ha stabilito che se le donazioni avvengono in modo informale, senza un documento scritto che le attesti, non c’è l’obbligo di registrarle e quindi non si deve andare dal notaio. Ciò non esclude che le parti stipulino una scrittura privata ma questa non deve essere per forza registrata all’Agenzia delle Entrate e può rimanere “privata”. Sarà opportuno che il bonifico avvenga in concomitanza dell’atto notarile e che indichi una idonea causale come, ad esempio, “donazione per acquisto prima casa”. La donazione potrebbe causare controversie durante la divisione ereditaria se gli altri figli, ovvero i fratelli del donatario, non riceveranno anch’essi una quota del patrimonio del genitore tale da soddisfare la loro quota di legittima.