A chi appartengono gli oggetti che si trovano all’interno dell’immobile all’asta? “Posso riprendere le mie cose?” Questa domanda è molto frequente. Cerchiamo una risposta. Il creditore, nel momento in cui agisce in via esecutiva contro il debitore, individua i beni che deve pignorare. Esistono, in particolare, tre forme di pignoramento:
- il pignoramento immobiliare avente ad oggetto case, fabbricati, terreni e magazzini;
- il pignoramento mobiliare che riguarda beni come denaro, arredi, utensili, attrezzi da lavoro, auto e moto;
- il pignoramento presso terzi, ossia di crediti e oggetti detenuti da persone diverse dal debitore (ad esempio stipendio, pensioni, conto corrente).
È possibile attivare anche più di un pignoramento alla volta, purché non si ecceda il limite del valore del credito riconosciuto con la sentenza di condanna, aumentato della metà per coprire i costi della procedura e gli interessi. Se il creditore ha agito con il pignoramento immobiliare, senza estenderlo anche ai mobili contenuti nel locale, questi ultimi appartengono al debitore che ha il diritto di riprenderli anche dopo l’aggiudicazione della casa all’asta e quindi dopo averne perso la proprietà. Il pignoramento immobiliare non si estende anche ai mobili che lo arredano e che sono in esso presenti. L’ articolo 556 del Codice di procedura civile stabilisce che “il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente”. È dunque intraprendere due atti di pignoramento autonomi, da effettuarsi con atti separati. Esistono due eccezioni a questa regola:
- il pignoramento immobiliare comprende anche beni mobili che ne sono pertinenza in quanto hanno carattere di “subordinazione funzionale” con l’immobili, come ad esempio le scorte, anche vive, di un terreno agricolo, in quanto appartenenti al proprietario e destinate al servizio del fondo stesso;
- il pignoramento immobiliare riguarda beni mobili che, sebbene suscettibili di autonoma valutazione economica e non espressamente menzionati nell’atto, sono fisicamente uniti all’immobile e fanno parte integrante di esso, come ad esempio l’impianto di riscaldamento di un appartamento.
L’aggiudicatario del bene dovrà consentire al proprietario degli arredi e degli oggetti presenti nell’immobile di ritirarli, senza perciò poter pretendere un pagamento. Se il nuovo titolare dell’immobile non dovesse procedere in tal modo, il debitore esecutato potrà diffidarlo e, in caso di ulteriore inadempimento, potrà agire nei suoi confronti dinanzi al giudice con una procedura d’urgenza, per ottenere la restituzione dei beni. Se il debitore non provvede al ritiro della mobilia, il nuovo proprietario può metterlo in mora con un atto notificato dall’ufficiale giudiziario. In questo modo lo avviserà che, in caso di inerzia, i beni saranno depositati presso un magazzino con oneri a suo carico. Le spese di deposito sono quindi addebitate al proprietario degli oggetti. Se questi però non vi adempie, l’aggiudicatario dell’immobile può avviare un nuovo pignoramento, questa volta sui mobili stessi, per metterli all’asta e soddisfarsi sul ricavato.