Se la polizia, nell’ambito di un controllo su strada, ti ferma e ti chiede di sottoporti all’alcoltest non puoi sottrarti. Il rifiuto viene considerato una sorta di ammissione di responsabilità. Quindi il cittadino verrà denunciato, processato e condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Pertanto, il rifiuto a sottoporsi ai test salivari o a qualsiasi altro narcotest fa scattare il reato di guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope.
Le sanzioni sono gravi: scatta l’ammenda euro 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Anche in questo caso c’è la confisca del veicolo, salvo sia di proprietà di un’altra persona.
Chi provoca un incidente stradale in stato di ebbrezza viene punito più gravemente. Le sanzioni che abbiamo visto sopra sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo appartenga a persona estranea all’illecito. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene viste sopra sono raddoppiate. La patente è sempre revocata.
Il rifiuto di sottoporsi ai prelievi biologici (sangue, saliva, urine) per il test dell’alcol o della droga non può essere opposto neanche dopo un incidente stradale. Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Se a seguito dell’incidente stradale, il conducente sospettato di essere ubriaco o drogato dovesse rifiutarsi di andare in ospedale per sottoporsi alle cure, anche se evidentemente ferito e sanguinante, la polizia non potrebbe costringerlo a farlo. Se gli agenti in preciso momento non sono dotati di narcotest o alcoltest, non possono né accompagnarlo coattivamente in ospedale per i prelievi, né denunciarlo per il rifiuto di sottoporsi ai test. In questo caso infatti l’automobilista non commette alcun reato.
La Cassazione con sentenza n. 30041 del 23 luglio 2024 stabilisce che nessuno può essere sottoposto a cure se non lo vuole, quindi anche il ricovero in ospedale non può essere obbligatorio. Visto che solo presso la struttura sanitaria la polizia potrebbe chiedere al personale medico di effettuare il test dell’alcol e della droga, se questi rifiuta di farsi assistere dai medici e se ne torna a casa, non può denunciato per tale rifiuto. La polizia avrebbe un’altra alternativa per controllare lo stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze psicotrope: chiedere al conducente di seguirla presso il comando o la caserma per sottoporsi ai test. In questo caso il rifiuto non è ammesso e scatterebbe il reato pari a quello di chi viene trovato positivo all’alcol o alla droga. Nel caso in esame è stato assolto il conducente di un’auto coinvolto nell’incidente che aveva rifiutato di fare l’alcoltest e al narcotest in ospedale poiché gli agenti non avevano la strumentazione al seguito. All’automobilista, infatti, gli agenti non avevano rivolto l’invito a seguirli al comando o in caserma per effettuare l’accertamento con strumenti consentiti dal regolamento. Solo in questi casi infatti il conducente potrebbe essere multato. Non è, inoltre, necessario il consenso del conducente che sia stato ricoverato in ospedale quando gli viene prelevato il sangue per gli accertamenti. Nel caso in esame, il conducente coinvolto nel sinistro aveva ricevuto assistenza da un’ambulanza alla presenza di una prima pattuglia delle forze dell’ordine. Sollecitato dagli agenti a recarsi in ospedale per farsi curare, per una ferita ancora sanguinante, in modo da sottoporsi al prelievo di liquidi biologici, si era rifiutato senza compiere reato. La ferita sanguinante non modifica lo stato delle cose. Affinché il rifiuto del test sia reato, non basta che il conducente abbia bisogno di cure mediche ma è necessario che sia sottoposto all’intervento dei medici e, quindi, devono essere i poliziotti della stradale o i carabinieri a chiedere l’accertamento alla struttura.