La Regione Campania negli scorsi giorni ha reso noto di aver dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno e fino al 15 ottobre 2024. Sono stati richiamati e sollecitati alcuni tra i più noti obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, tra cui ad esempio il divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio e quello di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri.
Nel dettaglio, sono stati richiamati i divieti di:
- compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli: usare motori o fornelli che producano faville o brace; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; far brillare mine; fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio: gettare fiammiferi o sigarette accese; sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti.
- accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi.
- abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre.
- accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli.
Tante le disposizioni rivolte agli enti comunali ma anche ai cittadini: i proprietari o detentori delle aree boscate, ad esempio, dovranno provvedere al decespugliamento laterale ai boschi, così come i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 6 metri.
Il dispositivo, però, predispone anche obblighi verso sindaci e Comuni:
- emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza.
- dare la massima pubblicità, su tutto il territorio comunale, al decreto e alle ordinanze.
- comunicare l’elenco e l’ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti SOPI/SOUP, allocate presso le Unità Operative Dirigenziali “Genio Civile e Presidio di Protezione Civile” di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Regione Campania.
- far presente che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000.