Se l’amministratore non agisce contro i morosi, deve pagare i danni causati dalla sua inerzia? Quale è, realmente, il ruolo dell’amministratore di condominio? L’amministratore è nominato dall’assemblea condominiale e svolge funzioni di gestione e rappresentanza dell’intero condominio. Si occupa, quindi, della gestione delle aree comuni dell’immobile, identificate dall’art. 1117 cod. civ. e dalle norme contenute nel regolamento condominiale. La sua designazione diventa requisito legale quando i condomini superano il numero di otto (art. 1129, primo comma, cod. civ.) e la selezione può avvenire sia all’interno dell’assemblea dei condomini che ricorrendo a un professionista esterno.
Il mandato conferito all’amministratore ha validità annuale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno a meno che non intervenga una revoca (art. 1129, decimo comma, cod. civ.). L’amministratore ha il dovere di agire sempre nell’interesse del condominio, rispettando i principi di buona fede e lealtà. La sua condotta deve essere guidata da criteri di trasparenza, equità e responsabilità.
I suoi compiti, dunque, sono i seguenti: convocazione dell’assemblea condominiale; regolamentazione delle parti e dei servizi comuni; gestione economica; intervento nei confronti dei morosi; tutela del rispetto del regolamento condominiale; adempimenti fiscali in nome e per conto del condominio; tenuta dei registri condominiali.
La gestione dei rapporti con i fornitori e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni sono compiti fondamentali dell’amministratore. Inoltre, l’art. 1129 cod. civ. stabilisce che l’amministratore è obbligato a intraprendere azioni di riscossione coattiva delle somme in sospeso dagli obbligati, entro un lasso di tempo definito di sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario in cui il debito è stato registrato. Non vi è necessità per l’amministratore di ottenere un’autorizzazione assembleare per procedere al recupero delle quote condominiali non pagate, potendo agire di propria iniziativa.
Alla luce di queste norme, l’amministratore deve, in caso di mancato pagamento delle quote condominiali, non solo a inviare un sollecito scritto ai morosi affinché saldino il debito, ma anche, entro il limite di sei mesi dalla conclusione dell’esercizio finanziario in questione, incaricare un avvocato per procedere al recupero del credito attraverso vie legali, a meno che non vi sia una dispensa dell’assemblea. L’amministratore che non agisce contro i morosi deve pagare i danni.