Come funziona l’assunzione del dipendente disabile? La prima modalità di assunzione del dipendente disabile è quella della richiesta nominativa. In poche parole, il datore di lavoro può comunicare agli organi del collocamento il nome del lavoratore del quale si richiede l’avviamento del rapporto. In alternativa alla richiesta nominativa, il datore può assumere dei dipendenti disabili mediante la stipula di apposite convenzioni con le strutture pubbliche competenti. Tale possibilità, però, è esclusa per gli appartenenti a categorie equiparate dalla legge a quella dei disabili.
Sono previste varie tipologie di convenzioni. La prima convenzione può essere diretta all’assunzione di chi presenta particolari difficoltà di inserimento. In tal caso, è necessario indicare le mansioni e le modalità del loro svolgimento; prevedere forme di sostegno, consulenza e tutoraggio per determinare l’adattamento al lavoro del disabile; stabilire verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo.
La convenzione può anche coinvolgere altri soggetti oltre al datore di lavoro. Ciò accade quando ha delle finalità formative: il datore assume a tempo indeterminato il disabile e lo invia per essere impiegato presso un’azienda ospitante con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di quest’ultimo, per la durata della convenzione (12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi). Il datore di lavoro si impegna ad affidare al soggetto ospitante un determinato ammontare di commesse. Tali convenzioni riguardano al massimo 1 lavoratore disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, o il 30% dei lavoratori disabili se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. Sono coinvolti altri soggetti in caso di assunzione di disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. In questo caso, il datore affida commesse di lavoro a un destinatario (cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva) che assume i disabili.
Questo tipo di convenzione può essere stipulata esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo (in ogni caso nei limiti del 10% della quota di riserva); prevede un piano personalizzato di inserimento lavorativo; deve avere una durata non inferiore a tre anni. Alla scadenza, il datore committente può rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni o assumere il disabile a tempo indeterminato con chiamata nominativa.
Ci sono, poi, le convenzioni-quadro che tendono a inserire i disabili disabili nelle cooperative sociali attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative da parte delle imprese associate o aderenti. Si tratta di accordi stipulati su base territoriale dagli organismi selezionati dalle regioni con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative; i consorzi.
Se un’azienda non rispetta l’obbligo di assunzione del dipendente disabile, gli uffici competenti trasmettono gli atti all’Ispettorato territoriale del lavoro per effettuare accertamenti e irrogare delle sanzioni. Il lavoratore può chiedere solo il risarcimento del danno, poiché sussiste la costituzione automatica e forzosa del rapporto di lavoro. L’imprenditore inadempiente deve risarcire l’intero danno patrimoniale subìto dal lavoratore durante tutto il periodo dell’inadempienza. Tale pregiudizio può essere determinato, sulla base degli stipendi che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente assunto.
Il rifiuto di assumere un dipendente disabile è giustificato quando il datore dimostra l’impossibilità di poter collocare in maniera utile il soggetto. Si pensi all’impiego pregiudizievole per il lavoratore invalido, per i colleghi o per la sicurezza degli impianti. Se il disabile per due volte consecutive e senza giustificato motivo non risponde alla chiamata degli organi del collocamento o rifiuta il posto di lavoro, viene cancellato dalle graduatorie per sei mesi e, eventualmente, decade dal diritto all’indennità di disoccupazione.