Come si nomina un tutore per una persona anziana?Il tutore è la persona nominata dal giudice affinché si occupi di una persona che è gravemente inferma di mente,ovvero incapace di provvedere ai propri interessi. L’amministratore di sostegno, invece, è la persona nominata dal giudice affinché assista chi si trovi anche solo temporaneamente nelle condizioni di non poter provvedere da sé alle proprie esigenze.
La differenza tra i due istituti è la seguente: mentre l’interdizione determina l’assoluta incapacità legale a compiere qualsiasi atto giuridico, l’amministrazione di sostegno intacca la capacità di agire del soggetto in maniera più limitata. Le differenze tra interdizione e amministrazione di sostegno si riflettono anche sulle funzioni attribuite al tutore e all’amministratore di sostegno. Poiché l’interdizione priva l’interdetto della capacità d’agire, nel caso dell’amministrazione di sostegno, invece, il soggetto affetto da infermità, psichica o fisica, anche solo temporanea, conserva la propria capacità di agire, salvo i casi in cui debba intervenire l’amministratore di sostegno.
Nell’atto di nomina dell’amministratore di sostegno, che avviene con decreto, il giudice deve indicare: quali atti l’incapace può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; quali atti l’amministratore può compiere in nome e per conto dell’incapace.
Se una persona anziana versa in condizioni di salute mentale tale da non poter provvedere ai propri interessi, è possibile fare istanza al tribunale per chiedere la nomina di un tutore che assista il malato nel compimento di ogni atto giuridico, lasciando all’interdetto il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’istanza per la nomina di un tutore può essere fatta dalla persona stessa che ne ha bisogno o dai familiari, come il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (fratelli, cugini, ecc.), gli affini entro il secondo (genero e nuora, ad esempio) o dal pubblico ministero, qualora abbia notizia di una situazione del genere.
Il giudice, valutata la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge, dichiara con sentenza lo stato di interdizione e nomina un tutore che può essere un familiare o una persona estranea. La legge consente al giudice di valutare quale strumento risulta più idoneo per la tutela della persona incapace di provvedere a sé. Se il giudice dovesse ritenere penalizzante l’interdizione, può scegliere di nominare un amministratore di sostegno. Quest’ultimo è tenuto a svolgere i compiti che il giudice ha stabilito nel decreto di nomina.
Nella maggior parte dei casi l’amministratore di sostegno dovrà svolgere i seguenti compiti: prelevare dal conto postale o bancario del beneficiario quanto strettamente necessario per le sue esigenze; resistere in giudizio nelle azioni legali promosse contro il beneficiario; riscuotere buoni postali o altri titoli in scadenza. Nel caso di azioni non espressamente attribuite all’interno del decreto di nomina, l’amministratore di sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare prima di agire.