Dove mettere la residenza se non si ha una casa? La residenza è il luogo in cui una persona vive e abita prevalentemente. Essa è un requisito fondamentale per l’iscrizione alle liste elettorali, ai fini del rilascio della carta di identità e della tessera sanitaria/codice fiscale, oltre a tanti altri servizi amministrativi.
La persona senza fissa dimora, invece, è chi per lungo tempo non ha un luogo fisso di residenza. Si tratta di soggetti che sono privi di un posto dove stare e vivono in uno spazio pubblico. Per la persona senza fissa dimora si utilizza il criterio del domicilio al posto di quello di residenza, laddove per domicilio si intende il luogo in cui la stessa ha fissato la sede principale dei suoi affari e interessi. Se manca il domicilio, la persona si considera residente nel Comune di nascita. Se è nata all’estero, si considera residente nel Comune di nascita del padre o della madre. E’ necessario, però, che venga dimostrata la presenza non occasionale di tale soggetto sul territorio nazionale.
La persona senza fissa dimora può chiedere di essere iscritta nel registro dell’anagrafe della popolazione residente in un determinato Comune, presentando un’apposita istanza nella quale dichiara la residenza. Deve poi fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari ad accertare l’effettiva sussistenza del domicilio. Ogni Comune può istituire una via fittizia, ovvero territorialmente non esistente che, però, ha una rilevanza giuridica e in cui può essere iscritta la persona senza dimora domiciliata nel territorio comunale.
Avvenuta l’iscrizione, il Comune inserisce la posizione anagrafica della persona senza fissa dimora nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina). Se si tratta di una persona assistita da enti assistenziali pubblici o privati, il domicilio di questa persona coincide con la sede della struttura assistenziale di riferimento. Nel caso in cui l’interessato non fornisca gli elementi necessari ad accertare il domicilio, la richiesta viene rigettata.
Come funziona? Il Comune di iscrizione deve controllare la dichiarazione presentata dalla persona senza fissa dimora entro 45 giorni dalla data della dichiarazione stessa e verificare se il domicilio del richiedente si trova nel luogo da questi indicato. Il Comune deve comunicare all’interessato l’esito dei controlli effettuati e costui ha 10 giorni di tempo per rispondere. L’amministrazione comunale, una volta ricevute le comunicazioni dell’interessato, ha ulteriori 45 giorni per la decisione finale. Se l’amministrazione comunale non invia la comunicazione nei tempi prescritti, quanto dichiarato dall’interessato non può essere più contestato. Se la procedura ha esito negativo, l’anagrafe comunale a cui è stata iscritta la persona senza fissa dimora deve cancellare detta iscrizione e il Comune di provenienza deve ripristinare l’iscrizione nella propria anagrafe. L’istanza per l’iscrizione all’anagrafe comunale presentata da una persona senza fissa dimora deve contenere informazioni veritiere. In caso contrario, la domanda viene segnalata agli organi di polizia e il richiedente può essere sanzionato sia in sede penale sia in sede amministrativa.