I doni che due fidanzati si sono scambiati in occasione della promessa di matrimonio, nel caso in cui il legame finisca, vanno restituiti? Il Codice civile sancisce che “la promessa di matrimonio non obbliga a sposarsi, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento“. Quindi, la promessa di matrimonio non è vincolante.
Tuttavia, secondo quanto disposto dal Codice Civile, il promesso sposo (o la promessa sposa) “può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto“. La richiesta di restituzione deve avvenire entro un anno dal giorno in cui c’è stato il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei due membri della coppia. Il Codice disciplina solo le donazioni obnuziali, ovvero fatte in vista delle nozze. Sono esclusi dalla restituzione invece tutti gli altri doni che i fidanzati si sono scambiati durante il loro legame sentimentale.
Facciamo un esempio. Marco, durante il fidanzamento con Chiara le ha regalato vari doni in occasione di compleanni, onomastici e festività natalizie. Quattro mesi fa c’è stata la promessa di matrimonio e Marco ha regalato alla fidanzata un anello con diamante. Successivamente scopre di essere stato tradito e il matrimonio non si celebra. Tutti questi doni, eccetto l’anello di fidanzamento, non vanno restituiti perché fatti durante il rapporto sentimentale.
Il Codice civile si è anche occupato delle donazioni obnuziali e stabilisce che siano soggette alla condizione dell’effettiva celebrazione del matrimonio, altrimenti perdono efficacia. La donazione, quando non è di modico valore va fatta con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata. Quindi, vanno restituiti solo i doni di non modico valore economico finalizzati alla condizione della celebrazione del matrimonio. Le altre spese che le parti si erano accollate per il matrimonio possono essere rimborsate, anche sotto forma di risarcimento danni se la mancata celebrazione del matrimonio non è supportata da una giusta causa.
Le regole che prevedono la restituzione delle sole donazioni obnuziali subiscono una eccezione quando c’è stato un regalo di elevato valore, tipo una casa. Spesso accade che uno dei promessi sposi acquisti un appartamento per intestarlo all’altro, oppure ristrutturi a proprie spese un immobile di proprietà del fidanzato/a. Chi richiede la restituzione dell’immobile deve provare che l’intestazione al fidanzato o alla fidanzata era stata fatta per via della promessa di matrimonio. Stessa situazione si verifica quando i genitori di uno dei promessi sposi doni a costoro un immobile di sua proprietà, donazione però soggetta alla celebrazione delle nozze. Nel caso in cui queste non dovessero tenersi, la donazione è revocata.