A seguito delle modiche apportate alla legge 3/2012 dal D.L. 137/2020 sono stati emanati da diversi Tribunali d’Italia i primi decreti sulla cancellazione dei debiti contratti dai debitori. Si tratta di debiti residui derivanti da precedenti attività svolte o relativi al contratto di mutuo e/o finanziamenti vari che non sono stati più pagati dai debitori per mancanza di utilità da mettere a disposizione dei creditori.
L’art. 4-ter dell’allegato1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, aveva introdotto l’art.14-quaterdecies, nella normativa sul sovraindebitamento, legge 3/2012, nota come legge “salva suicidi“. L ‘art. 14-quaterdecies ha introdotto la figura del “debitore incapiente“, ossia quel debitore che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in futuro. La legge sul sovraindebitamento permette al debitore impossidente di usufruire della procedura ed ottenere l’esdebitazione dal residuo dei debiti, limitando questa opportunità solo per una volta nella vita.
I decreti in questione sono due. Il primo riguarda il debitore X che, a seguito della chiusura del fallimento di una società, risultava ancora debitore dell’importo di 321.839,52 euro. Il debitore X, divenuto successivamente dipendente di una s.r.l., con una retribuzione pari a 1.200 euro, non disponeva di alcuna somma da mettere a disposizione dei creditori e non era in grado di offrire alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno per gli anni futuri. Costui accedeva alla procedura prevista per i soggetti sovraindebitati e chiedeva di essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione ex art. 14 quaterdecies l. 3/2012. Il Tribunale di Cuneo, disponeva in questi termini: “Ritenuto che, in base alle risultanze in atti, ed in particolare alla menzionata relazione particolareggiata, sussista il requisito della meritevolezza della debitrice, l’assenza di atti in frode ai creditori da parte della medesima e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento“. Il giudice del Tribunale di Cuneo concedeva l’esdebitazione a “zero” del restante debito non pagato, imponendo al debitore di depositare per 4 anni la dichiarazione dei redditi.
Il secondo decreto di esdebitazione a “zero”, emanato dal Tribunale di Macerata, concerne una donna separata, con figlia a carico, con una retribuzione molto bassa. Costei aveva purtroppo contratto dei debiti con delle finanziarie. La caratteristica di questa ultima procedura risiede nel fatto che il decreto di esdebitazione, ex art. 14 quaterdecies l. 3/2012, era stato richiesto in subordine ad una procedura di liquidazione secondo la vecchia normativa e presentata prima delle modifiche apportate alla legge 3/2012 dal D.L. 13/2020. Il Giudice del Tribunale di Macerata, quindi, disponeva tutto ciò: “Ritenuto che l’integrazione della originaria domanda di accesso alla procedura di liquidazione di cui agli artt. 14 ter e ss. della legge 3/ 2012 mediante la richiesta, in via principale, della concessione delle esdebitazione sensi dell’art. 14 quaterdecies, debba considerarsi ammissibile, prevedendo espressamente l’art. 4 ter, comma due, D.L. 137/2020 l’applicabilità della disposizione alle procedure pendenti alla data di conversione del decreto”.Pertanto, concedeva alla signora l’esdebitazione prevista dall’art. 14 quaterdecies, ordinando alla debitrice di redigere e depositare per 4 anni la dichiarazione dei redditi sia essa positiva che negativa“.
Tutto ciò appena descritto è un buon traguardo per evitare il costante e triste fenomeno dei suicidi di tanti imprenditori e gente comune che non riesce a pagare i debiti contratti con banche, società per fini lavorativi o familiari.