Insulti allo studente: l’insegnante può essere licenziato? Può essere perseguito penalmente o civilmente? Il lavoro degli insegnanti è fondamentale poiché sono chiamati ad istruire i ragazzi e a prepararli all’età adulta, ma hanno anche il compito di educare su ciò che sia giusto e sbagliato. Può accadere che in certe situazioni l’educatore porti con sé lo stress accumulato nella vita quotidiana sfogandosi negativamente sui propri alunni. L’insegnante assume uno specifico obbligo di protezione e vigilanza al fine di evitare che l’allievo si procuri un danno nel corso dell’orario scolastico: il prof., infatti, riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è limitato alla tenuta delle lezioni, ma a svariate attività che includono gli incontri con i genitori degli allievi.
L’insegnante che non adempie ai suoi obblighi può essere sanzionato disciplinarmente dal proprio dirigente scolastico. Pertanto, è palese che una condotta ingiuriosa dell’insegnante nei confronti dell’alunno possa determinare l’applicazione di una sanzione disciplinare che può sostanziarsi anche in una sospensione temporanea, fino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento. Insultare ripetutamente il proprio alunno, con frasi denigratorie e ingiuriose, mal si concilia con il contenuto materiale che deve possedere la didattica. In questo caso, i genitori potranno denunciare i fatti al dirigente scolastico che, appresa la condotta dell’insegnante, intraprenderà le sue indagini e, in caso di esito positivo, sarà legittimato ad avviare la procedura disciplinare volta a sanzionare tali comportamenti.
Con la depenalizzazione del reato di ingiuria, le offese che vengono proferite tra due persone costituiscono illeciti civili e determinano solo il risarcimento del danno in favore della persona offesa. Nel caso in cui l’alunno dovesse essere ingiuriato dal proprio insegnante, i genitori potranno rivolgersi a un legale per ottenere il risarcimento dei danni morali subiti dal proprio figlio. La liquidazione del giudice varierà sulla base della gravità dell’offesa e l’età dell’alunno.
Tuttavia, i continui insulti perpetrati dal docente all’alunno possono costituire reato penale. In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che “qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì in quella di maltrattamenti“. Pertanto, se la condotta penale risulta violenta e non finalizzata a scopi correttivi, la qualificazione del fatto va inquadrata nel reato di maltrattamenti disciplinato dall’articolo 572 del codice penale.