Come ben sappiamo, per guidare un autoveicolo è necessario avere conseguito la patente. Inoltre, il conducente deve tenerla sempre con sè nel caso in cui incorra in un controllo da parte degli organi di polizia. In alcuni casi può capitare che la patente si deteriori e diventi illeggibile. In questo caso cosa succede? Il Codice della strada non prevede una particolare sanzione, anche se una circolare del Ministero dell’Interno ha stabilito che gli organi accertatori hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di ritirare la patente deteriorata. Per cui è compito degli agenti verificare se la patente è cosi deteriorata da causarne o meno il ritiro. Una volta ritirata la patente, sarà poi l’autorità procedente a dover trasmettere la notizia alla Motorizzazione civile che rilascerà un duplicato.
La patente è ritenuta deteriorata quando non sono leggibili: gli estremi di riconoscimento del documento; i dati anagrafici del titolare; la data di scadenza; la fotografia del titolare.
La richiesta per il rilascio della patente deteriorata va presentata presso gli uffici della Motorizzazione civile, compilando la domanda sul modello TT 2112. Insieme al modello vanno allegati: l’attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c 9001 (il bollettino prestampato è in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici della Motorizzazione civile); l’attestazione del versamento di 32,00 euro sul c/c 4028 (anche in questo caso il bollettino prestampato si trova in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici della Motorizzazione civile); una fotocopia completa della patente e l’originale in visione.
Se la patente non è ancora scaduta oppure non scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, vanno allegate 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata. La fotografia può essere autenticata direttamente allo sportello dell’ufficio o presso gli uffici comunali se l’interessato delega qualcun altro al ritiro. Se la patente è scaduta di validità o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, è necessario allegare un certificato medico in bollo ed una fotocopia, con data non anteriore a tre mesi.
I cittadini extracomunitari che presentano la domanda per il duplicato della patente devono aggiungere il permesso di soggiorno in visione e in fotocopia. Se l’interessato è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno o di primo rilascio, deve esibire una fotocopia del documento di identità, ovvero: la fotocopia della richiesta di rinnovo, ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia, e la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto; la fotocopia della richiesta di primo rilascio, ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia.
La richiesta per il rilascio del duplicato della patente deteriorata può essere presentata da: il diretto interessato; un’autoscuola o da un’agenzia per le pratiche auto; una persona munita di documento di riconoscimento in corso di validità e di un’apposita delega, rilasciata dal titolare della domanda in carta semplice con fotocopia del documento di riconoscimento di quest’ultimo.
Conclusa la procedura per la richiesta del duplicato della patente deteriorata, bisogna attendere il nuovo permesso di guida che giungerà a casa. In genere, si attendono circa 45 giorni e, appena giunta la copia, il richiedente dovrà pagare in contrassegno al postino la somma di 6,86 euro per le spese di spedizione.