In Italia si può concludere un contratto con un sms: ecco come

di Carolina Cassese

E’ possibile concludere un contratto con un semplice sms? La risposta è si, ma a determinate condizioni. Analizziamole!

La conclusione di un contratto tramite sms è possibile purchè contenga anche il testo. Tuttavia, occorre prestare attenzione anche all’efficacia probatoria del suddetto sms. Infatti, la  sentenza  n.117/2020 della  Corte d’Appello de L’Aquila ha affermato il  seguente principio: “il semplice invio di un sms non può provare la conclusione una compravendita immobiliare”. Secondo i giudici della Corte di Appello è necessario comunicare espressamente all’acquirente l’accettazione o meno della proposta d’acquisto. In tal caso, è sufficiente dimostrare che l’sms  sia munito di  un contenuto preciso  da cui desumere la volontà del contraente a concludere il contratto. Solo in questi casi l’accordo, anche solo con  l’invio di un sms, potrà ritenersi  concluso.

A supportare tale tesi vi è l’art 1326 del Codice Civile, ai sensi del quale: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”.Tale conoscenza,  nel caso dell’sms,  è tutelata  solo dall’invio di un contenuto inequivocabile  dal quale emerga  l’accettazione o il rifiuto della proposta“.

Per quanto concerne il valore probatorio degli sms, è opportuno menzionare la sentenza n. 19155/2019 della Corte di Cassazione avente ad oggetto un decreto ingiuntivo emanato da un Giudice di Pace, su richiesta di una donna, per ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per il figlio nato da una relazione con l’ingiunto. L’uomo si opponeva al decreto e il Giudice di Pace lo revocava. In appello il Tribunale ribaltava la decisione, attribuendo piena validità probatoria ai tre messaggi telefonici inviati dall’ingiunto dal quale si evinceva l’accordo all’iscrizione del bambino al nido e l’ accollo della metà della retta. Tale validità  probatoria è stata confermata dalla Cassazione secondo la quale: “lo short message service (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime; l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni“.

Sulla scorta di quanto asserito possiamo affermare che non c‘ è nulla di sbagliato ad utilizzare gli sms per la conclusioni di contratti aventi modico valore. Tuttavia, quando ci si imbatte in un un contratto avente ad oggetto  un bene immobile, è opportuno fare riferimento alle scritture in formato cartaceo o a una pec capace di garantire l’integrità e l’inalterabilità del messaggio.

Cari lettori, prestate attenzione anche agli sms che vengono inviati dalle compagnie telefoniche per modificare le condizioni contrattuali. L’Agcom, con  delibera 108/19/CONS, al fine di tutelare il contraente più debole, ha imposto “il divieto di attivazione tramite sms senza testo“. Pertanto, un sms senza testo “non può essere interpretato come volontà del Cliente di accedere al servizio, indipendentemente dalla natura dello stesso e non comporta l’acquisto del contenuto“.

Altri articoli

Lascia commento

081News.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Nola al n.2/14.

Eventuali segnalazioni possono essere inviate a redazione@081news.it o sui social ai contatti con nome Zerottouno News.
La testata è edita e diretta da Aniello “Nello” Cassese, sede legale in Liveri (NA) – via Nazionale n.71, sede operativa in Nola (NA) – via Giordano Bruno n.40.

Close Popup

Questo sito web utilizza cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. La chiusura del banner comporta il consenso ai soli cookie tecnici necessari.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

Cookie tecnici
Per utilizzare questo sito web usiamo i seguenti cookie tecnici necessari: %s.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
SALVA
Accetta tutti i Servizi
error:
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00