Il Decreto Rilancio dal 17 luglio è legge e prevede varie agevolazioni. Tra queste è sicuramente da menzionare il Superbonus 110% per gli interventi di risparmio energetico più impegnativi per i quali è prevista la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per gli interventi edilizi con aliquota ordinaria. L’agevolazione riguarda solo le spese effettuate nel 2020 e 2021. Le misure in materia edilizia sono contenute nell’art. 119 e fa riferimento agli ecobonus, sismabonus, fotovoltaici e colonnine veicoli elettrici. Nell’art. 121 | disciplina l’ opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Il Superbonus al 110% è previsto per i seguenti lavori:
- Isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
- Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
- Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
- Impianti a pompa di calore e condensazione
- Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici
- Miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE
- Installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
Le modifiche introdotte al testo originario dell’art. 119 del decreto Rilancio (34/2020) hanno determinato una parziale rimodulazione delle agevolazioni. Tali modifiche hanno però confermato l’originale struttura delle norme in base alle quali è stata introdotta la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e che comportano risparmio energetico (art. 14 dl 63/2013), solo però a determinate condizioni. Nel nuovo testo, infatti, vi è un esplicito richiamo alle agevolazioni previste per gli interventi sulle superfici inclinate. Il testo chiarisce che per gli edifici unifamiliari la detrazione è prevista solo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con esclusione delle agevolazioni per quelli di raffrescamento.
Il Superbonus al 110% è attribuito in cinque rate annuali di pari importo e può essere ceduto direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura, o di una fattura a zero. La procedura della cessione del credito potrà essere eseguita anche per il bonus facciate al 90% e per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50%, sismabonus o Ecobonus del 65% nei casi di risparmio energetico, incluse le vecchie rate non ancora utilizzate. Il Decreto Rilancio all’Articolo 121 prevede la cessione del credito per i seguenti lavori:
- Recupero patrimonio edilizio
- Efficienza energetica
- Misure antisismiche
- Recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura)
- Installazione impianti fotovoltaici
In conclusione, occorre dunque fare riferimento all’Agenzia delle Entrate per conoscere nel dettaglio le caratteristiche di tale bonus.