“Questo comunicato è un grido di protesta e di rabbia contro i comuni dell’area Nolana che nell’erogazione dei Buoni Spesa hanno posto la discriminante del permesso di soggiorno per i migranti che vivono sul nostro territorio. Queste esclusioni sono ingiuste e contrarie a tutte le norme di legge“. Comincia così l’appello di Nova Koinè e YaBasta. “Invitiamo quindi i comuni che ancora non hanno chiuso il bando a modificarne subito i criteri, come nel caso del comune di Marigliano, cercando anche di inserire le buone prassi messe in campo da altri comuni del territorio come:la Commissione Invisibili prevista dal Comune di Scisciano. Per quanto poi riguarda i comuni che hanno già erogato i fondi attraverso bandi che noi riteniamo discriminatori, come il comune di Mariglianella ed il comune di Brusciano, chiediamo vengano attivate subito delle misure compensative per tutte le persone migranti dei loro territori. Infine – conclude la nota – invitiamo i nostri fratelli e le sorelle migranti a contattarci al numero 3791724040 per segnalarci abusi ed atteggiamenti discriminatori e provvederemo subito ad agire attraverso il nostro team legale per i diritti dei migranti. Ci si salva solo insieme e senza lasciare indietro nessuno“.
Le associazioni hanno ripreso anche l’appello dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione):
- Si tratta di interventi straordinari destinati a supplire alla perdita di occasioni di lavoro provocata dall’emergenza. In quanto tali, devono essere rivolti a tutti coloro che appartengono a una comunità territoriale e hanno subito gli effetti di tale particolare situazione, indipendentemente dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dalla durata della permanenza precedente sul territorio.
- In particolare, per quanto riguarda i titoli di soggiorno, va ricordato che numerose norme (artt. 2, 41 e 43 TU immigrazione, oltre a varie direttive UE) garantiscono la parità di trattamento con gli italiani nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se titolari di un permesso di soggiorno per famiglia, lavoro o protezione internazionale; pertanto non è consentito ai Comuni operare distinzioni a seconda del titolo di soggiorno.
- Quanto agli stranieri privi di titolo di soggiorno, va tenuto conto – senza voler considerare qui la evidente opportunità di un provvedimento di regolarizzazione generalizzata – che in questa particolare situazione essi non hanno alcuna possibilità di lasciare il nostro paese stante il blocco della mobilità internazionale e l’indisponibilità dei paesi di origine a riammetterli nel territorio. Si tratta dunque di persone “irregolari”, ma di fatto costrette a restare nel nostro paese; e di persone che, a causa dell’emergenza, hanno dovuto abbandonare i loro precari lavori (rider, badante ecc.) subendo le conseguenze più immediate e pesanti del blocco: non vi è dunque alcun motivo per escluderli dall’aiuto assegnato a titolo di “solidarietà alimentare” (come infatti dispone la citata Ordinanza n. 658).
- Infine, quanto al requisito della residenza nel Comune, lo stesso non deve essere considerato (né per gli italiani, né per gli stranieri) come residenza anagrafica, pena l’esclusione dei soggetti senza fissa dimora che sono anch’essi in condizione di particolare bisogno o dei richiedenti asilo che, in conseguenza dell’entrata in vigore del primo decreto sicurezza, non vengono iscritti all’anagrafe dalla maggior parte dei Comuni, pur avendo comunque diritto, ai sensi dell’art. 13 d.l. 113 convertito in l. 132/2018, ad accedere ai servizi erogati sul territorio.