L’emergenza covid-19 ha obbligato milioni di italiani a restare a casa e a lasciare il proprio domicilio solo in casi legati a necessità lavorative, di salute o per effettuare la spesa settimanale. Questa situazione ha suscitato per i papà separati dei dubbi circa lo svolgimento delle visite settimanali presso i figli minorenni collocati, per ordine del giudice, presso la casa materna. Vediamo il Governo e la giurisprudenza quale orientamento hanno sposato.
In data 10 Marzo il Governo, con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha rilasciato la seguente comunicazione :«gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio». Qualora il papà che debba esercitare il diritto di visita sia un soggetto esposto a contagio o se il luogo dove intende condurre i figli esporrebbe gli stessi ad un grave pericolo per la loro incolumità, in assenza di un accordo tra le parti, l’altro genitore potrà ricorrere alle vie giudiziarie, depositando un ricorso avente ad oggetto “la soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni” (art 709 ter codice procedura civile) e richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita. Tuttavia, è opportuno rispettare tutti gli obblighi imposti dal Governo nazionale in merito all’emergenza coronavirus, ossia, “il divieto assoluto per il contagiato o positivo covid-19 di uscire dalla propria casa, anche se è in buone condizioni di salute (perché asintomatico o oligosintomatico);le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro; non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro; questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi; mentre a chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 è fortemente raccomandato di rimanere a casa, limitare al massimo il contatto con altre persone, contattare il proprio medico”.
Oltre a rispettare i divieti e le raccomandazioni del Governo, i genitori separati, come del resto tutti i cittadini, sono obbligati a rispettare la salute altrui, inclusa quella dei propri figli e dell’ex moglie o ex marito – convivente. Anche se è concesso ai genitori esercitare il diritto di visita ai figli, (magari allegando all’autocertificazione il provvedimento del giudice che statuisca il diritto di visita alla prole) i tribunali italiani hanno ritenuto inopportuno,almeno in questo periodo di emergenza, che il padre separato visiti i figli minori che convivono con la madre in un’altra città. Questo è quanto si legge da un’ordinanza emessa dal presidente della Prima Sezione civile del Tribunale di Bari. Tuttavia, nel caso in cui non ci fosse un accordo tra i genitori o un diverso provvedimento da parte del tribunale, si applicherà l’art 388 del codice penale qualora uno dei genitori impedisca all’altro il diritto di visita e frequentazione della prole.
È’ necessario, in questo momento di emergenza sanitaria, che gli avvocati delle parti gestiscano con professionalità e con buon senso ogni probabile situazione conflittuale, traghettando i propri assistiti verso soluzioni miranti alla tutela del diritto alla salute e al diritto alla bigenitorialità. Infatti si registra un costante aumento dei contatti a distanza mediante la videochat, al fine di permette al genitore di dialogare con i figli attraverso uno schermo o un display dello smartphone. Un modo per incoraggiarli e rassicurarli in momento storico molto difficile per l’Italia e per il mondo intero. Genitori, tenete duro!