In Italia il 21,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni (pari a 2 milioni 151 mila) è stata vittima di stalking da parte dell’ex partner o collega di lavoro. Cerchiamo di analizzare questo reato in maniera sintetica e chiara.
Lo stalking è un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo (come le telefonate, molestie, pedinamenti, minacce) che causano alla vittima un grave stato di ansia, paura, timore per la propria incolumità e per quella di una persona cara. Il reato di stalking è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 11/2009 (convertito dalla legge n. 38/2009) ed è disciplinato dall’art. 612-bis del codice penale il quale punisce “chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“. Si tratta di un reato abituale per la cui configurabilità sono sufficienti anche due sole condotte di minaccia o molestia.
Esempi di stalking sono:
1) Le ripetute telefonate, l’invio di buste, sms, e-mail, messaggi tramite internet, nonché la pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network;
2) Il danneggiamento dell’auto della vittima, le aggressioni verbali alla presenza di testimoni, le iniziative gravemente diffamatorie presso i datori di lavoro della vittima per indurre questi ultimi a licenziarla;
3) I reiterati apprezzamenti, invii di baci e sguardi insistenti e minacciosi.
Per realizzare queste condotte è sufficiente il dolo generico, ossia la volontà di porre in essere comportamenti minacciosi o molesti, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l ‘integrazione della fattispecie legale. (Cassazione penale sentenza n.35765/2015).
Pena e circostanze aggravanti
Secondo l’art. 612-bis, primo comma, c.c. (modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 78/2013, convertito dalla legge n. 94/2013, che ha elevato il massimo edittale), il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Al secondo e al terzo comma della disposizione, sono previste due circostanze aggravanti e, in tali casi, la pena di cui al primo comma sarà aumentata fino a un terzo. L’incremento della pena arriverà fino alla metà se il reato di atti persecutori è stato commesso a danno dei soggetti più deboli (ovvero minori d’età, donne in stato di gravidanza o persone con disabilità di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992).
Procedibilità
Con riferimento al regime di procedibilità, il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per proporre querela è di sei mesi e decorre dalla consumazione del reato. Il reato diventa procedibile d’ufficio nelle ipotesi delle aggravanti di cui al terzo comma e in particolare nei confronti di un minore o di persona con disabilità ex art. 3 legge n. 104/1992, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d’ufficio.
Divieto di avvicinamento
Con il decreto legislativo n 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, il legislatore con l’intento di rafforzare la protezione alle vittime, ha ampliato le misure cautelari coercitive tramite la nuova misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p.
La procedura di ammonimento del Questore
Allo scopo di prevenire la consumazione del reato di atti persecutori, l’art. 8 della legge n. 38/2009 ha previsto che la persona offesa, prima di proporre querela, possa ricorrere ad una “procedura di ammonimento” al fine di far desistere lo stalker dalle attività persecutorie. Tale procedura consiste nel richiamo orale del Questore rivolto allo stalker, il quale viene diffidato dal tenere comportamenti persecutori ed è avvisato che, laddove non dovesse osservare l’invito andrà incontro, in caso di condanna per il reato ex art. 612-bis c.p., ad un aumento della pena e il delitto diventerà procedibile d’ufficio.
In conclusione, quindi, si consiglia alle vittime di stalking di denunciare prontamente alle autorità preposte al fine di tutelare la propria incolumità e quella dei propri familiari.