La Giunta comunale di Acerra con la delibera di Giunta n.60 del 19 maggio 2014, e la Giunta comunale di Cavano con Delibera di Giunta n.178 del 19 maggio 2014, hanno dato mandato ai rispettivi primi cittadini di non sottoscrivere la Convenzione ex art.30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale per l’esercizio in forma associata ai sensi degli art. 7 bis e 15 bis L.R. 28 marzo 2007, n. 4. delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti.
In entrambe le deliberazioni di Giunta si chiede anche di valutare di avanzare richiesta di spostamento dei Comuni in questione in un altro A.T.O. costituito da comuni con maggiore omogeneità territoriale ad Acerra e Caivano.
La legge Regionale, infatti, prevede che la gestione dei rifiuti sia organizzata all’interno degli A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) e che i comuni di ciascun A.T.O. debbano esercitare in forma associata il servizio. Il Comune di Acerra e il Comune di Caivano, infatti, risultano inseriti dalla Legge Regionale n.4/2007 come modificata dalla L.R. n. 5 del 27/01/2014 in A.T.O. con i Comuni di Afragola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Crispano, Frattaminore, Napoli.
Acerra e Caivano hanno approvato tali deliberazioni considerando che ciascun Sindaco, all’interno della conferenza d’ambito, esprime un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del proprio Comune e che la popolazione del Comune di Napoli è rappresentata da oltre un milione di abitanti, pertanto la somma della popolazione di tutti gli altri comuni formanti l’Ambito territoriale disegnato dalla Legge Regionale, nel quale ricadrebbero anche Acerra e Caivano, è inferiore al valore della popolazione della città di Napoli.
Dunque, le Giunte comunali di Acerra e Caivano hanno deliberato di non firmare la convenzione e di valutare anche la possibilità dell’inserimento in un altro Ambito Territoriale che tenga conto della prossimità dei Comuni e della maggiore omogeneità territoriale.